26/06/25 IL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO CAUTERUCCIO, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CONSILIARE “PROGRESSO”, HA PRESENTATO UN’ISTANZA FORMALE CON LA QUALE CHIEDE L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER IL 27 GIUGNO
Il consigliere comunale del Gruppo “Progresso” Antonio Cauteruccio, capogruppo del gruppo consiliare “Progresso”, ha presentato un’istanza formale indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Prefetto di Cosenza, con la quale chiede l’annullamento in autotutela della convocazione del Consiglio Comunale prevista per il 27 giugno 2025 (Prot. N. 13705/2025), segnalando vizi procedurali nella definizione dell’ordine del giorno e nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa.
Riceviamo e Pubblichiamo il testo integrale dell’istanza del consigliere Antonio Cauteruccio
Il sottoscritto Antonio Cauteruccio in qualità di Consigliere Comunale appartenente al Gruppo Consiliare unipersonale denominato Progresso, nell’esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale e di Capogruppo Consiliare della medesima formazione
Dal momento che
- In data 16/06/2025 Prot. N. 12993/2025 il Presidente del Consiglio Comunale provvedeva a convocare apposita Conferenza dei Capigruppo Consiliari al fine di programmare i lavori del successivo Consiglio Comunale;
- In data 20/06/2025, come da verbale allegato alla presente e ritirato brevi manu a fine seduta dal sottoscritto, si teneva la predetta Conferenza dei Capigruppo Consiliari in cui né il Capogruppo Consiliare della formazione di maggioranza denominata NUOVA ERA Sig. Francesco Bartalotta né il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Mariano Casella verbalizzavano o fornivano al sottoscritto informazioni preventive in merito alla volontà, da parte della medesima maggioranza, di trattare un punto all’O.D.G. in seduta segreta;
- In data 23/06/2025 alle ore 15.53 – Prot. N.13705 perveniva al sottoscritto apposita convocazione di Consiglio Comunale, da tenersi il giorno 27/06/205 alle ore 16.30 in prima convocazione e il giorno 30/06/2025 in seconda convocazione, da cui apprendevo della volontà da parte della maggioranza consiliare di trattare in seduta segreta il punto all’O.D.G. N.4 avente ad oggetto “Risposta ad interrogazione Prot. N.9168 del 30/04/2025 del Capogruppo del gruppo NUOVA ERA per chiarimenti urgenti in merito ad atti sottoscritti da soggetti privi di legittimazione all’assunzione di impegni per conto dell’ente”;
- Alla predetta data di convocazione di Consiglio Comunale Prot. N.13705, il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi in data 20/06/2025 non risultava pubblicato all’albo pretorio dell’ente né risultava essere stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai Consiglieri Comunali
Premettendo che
- ai sensi dell’art. 38, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), le sedute del Consiglio Comunale e i punti di cui all’O.D.G. sono pubblici, salvo i casi previsti dal regolamento o quelli in cui si discutano questioni che implichino apprezzamenti su qualità personali o profili attinenti alla riservatezza delle persone;
- il principio di pubblicità delle sedute è espressione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), ed è tutelato anche dall’art. 3 della legge 241/1990 in materia di obbligo di motivazione degli atti amministrativi;
- con riferimento al punto N.4 Prot. N.13705 del 23/06/2025, si apprende solo dalla convocazione e al momento della convocazione che lo stesso sarà trattato in seduta segreta, senza che tale determinazione sia stata oggetto di preventiva e distinta e motivata comunicazione ai capigruppo, né mediante alcuna nota esplicativa distinta dalla convocazione ufficiale e senza alcun confronto formale in sede di conferenza dei capigruppo;
- si aggiunga che ai sensi dell’Art.63 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale “gli atti relativi alle adunanze straordinarie o convocate d’urgenza o riguardanti argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati, almeno, ventiquattro ore prima della seduta” definendo una tempistica già di per sé ristretta e che in caso di trattazione di un punto di discussione in seduta segreta pone i Consiglieri Comunali che non conoscono il contenuto del punto medesimo in una posizione di chiaro svantaggio sull’iter di trasparenza documentale da adottare nella fase di preparazione di un Consiglio Comunale;
- tale incontrovertibile posizione di svantaggio insieme alla mancata motivazione preventiva e condivisione della secretazione compromette il diritto di ciascun consigliere a conoscere e valutare preventivamente la legittimità della decisione, e pregiudica il corretto esercizio delle prerogative consiliari;
- Si lede il diritto all’informazione e alla partecipazione consapevole dei consiglieri.
- Si compromette la legittimità dell’ordine del giorno, perché l’eccezionalità della seduta segreta (prevista dal TUEL e regolamentata) richiede motivazioni specifiche, condivisione o almeno preventiva, distinta e separata comunicazione ai capigruppo consiliari.
- E’ evidente che in assenza di un iter procedurale preciso, la possibilità eccezionale di derogare alla seduta pubblica è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio, che deve adeguatamente motivare le ragioni del carattere riservato della seduta, la regola della pubblicità delle sedute non può essere derogata se non in presenza di specifici presupposti, da valutare in modo puntuale dal Consiglio e non è sufficiente una generica esigenza di riservatezza peraltro mai preventivamente discussa o comunicata ai capigruppo consiliari;
- L’art. 10 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Diamante qualifica espressamente la Conferenza dei Capigruppo come una Commissione Consiliare Permanente;
- La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è finalizzata a definire l’ordine del giorno del Consiglio, i tempi e le modalità di trattazione, inclusa l’eventuale classificazione di un punto in seduta segreta;
- La legge (D.Lgs. 33/2013) e i principi generali di trasparenza amministrativa impongono la verbalizzazione e pubblicazione degli atti delle Commissioni Consiliari;
- La convocazione della seduta consiliare prevista per il giorno 27/06/2025 Prot. N. 13705 è avvenuta senza che sia stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente o trasmesso a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai Consiglieri Comunali il verbale della Conferenza dei Capigruppo tenutasi in data 20/06/2025 e relativa alla definizione dell’ordine del giorno;
- In particolare, risulta inserito all’ordine del giorno un punto da trattarsi in seduta segreta, la cui trattazione non risulta essere stata concordata né verbalizzata in sede di Conferenza dei Capigruppo;
- Il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale Art.59 al comma 6 non conferisce poteri perentori, inequivocabili e discrezionali al Presidente del Consiglio Comunale in materia di trattazione di punti all’O.D.G. in seduta segreta;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede
- ai sensi dell’art. 21 comma 1 della L. 241/1990 E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000
- ai sensi dell’Art.59 comma 6 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
- Ai sensi del D.Lgs. 33/2013
- l’annullamento in autotutela della convocazione del Consiglio Comunale Prot. N.13705 del 23/06/2025 per vizio procedurale derivante da:
- Violazione del Regolamento comunale (mancata trasmissione o pubblicazione del verbale della Commissione Capigruppo);
- Mancata trasparenza e lesione del diritto all’informazione dei consiglieri;
- Alterazione del processo di formazione dell’ordine del giorno, con inserimento di un punto in seduta segreta non formalmente discusso in conferenza dei capigruppo consiliari né oggetto di preventiva, distinta e motivata comunicazione ai capigruppo consiliari medesimi, né mediante alcuna nota esplicativa distinta dalla convocazione ufficiale.
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